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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 140 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione,
approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e modificato con
regio decreto 24 gennaio 1929, n. 145, e' sostituito dal seguente:
"Presso le Facolta' di magistero delle Universita' degli studi e
presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati il Ministero
della pubblica istruzione e' autorizzato a destinare insegnanti di
ruolo delle scuole elementari di Stato in numero complessivamente non
superiore a sessanta, per frequentare il corso triennale di studi per
il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza
scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e
alle indennita' di carovita e di studi.
"Per la scelta di tali insegnanti, nel numero da determinarsi di
volta in volta, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per
titoli, secondo le norme che saranno fissate con regolamento".
Il regolamento di cui al precedente capoverso sara' emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI