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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 del regio
decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777, recante norme per
l'esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di
ampliamento della citta' di Parma, hanno effetto fino al 31 ottobre
1952.
Le anzidette facilitazioni si estendono anche agli atti di trapasso
a favore di enti e privati che provvedono alle costruzioni o alle
ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite
convenzioni aventi data certa e stipulate per l'esecuzione del piano
medesimo.
Le imposte di registro ed ipotecarie eventualmente gia' percette in
misura normale durante il periodo decorrente dalla scadenza del
termine fissato col regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777,
per le agevolazioni sino all'entrata in vigore della presente legge,
non sono restituibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
SEGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI