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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e
successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, presentati
ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilita'
generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche
quando ricorrano le seguenti circostanze:
1) mancata od erronea applicazione dell'imposta generale
sull'entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di
lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;
2) errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni
al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
3) differenza nella liquidazione di assegni di carattere
eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
4) mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per
singolo importo non superiore a lire 5000 quando sia allegata
regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico
vistata dall'autorita' competente ad apporre il visto sulle fatture;
5) erronea imputazione di spese per singoli importi non
superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in
evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in
allegato ai rendiconti medesimi.