Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito,
limitatamente alla prima parte, dal seguente:
"La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica
di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni".
Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso art. 12, le
parole "prima domenica di settembre" sono sostituite dalle parole
"penultima domenica di agosto".