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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 4. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti
idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del
Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti
messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre
Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneita' nel
concorso stesso, puo' conseguire la nomina ai posti predetti, con
collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i
precedenti commi, purche' con votazione non inferiore allo stesso".
Art. 4-bis (nuovo). - La "Direzione generale del personale e degli
affari generali" del Ministero dell'industria e del commercio assume
la denominazione di "Direzione generale degli affari generali".
La "Direzione generale dell'industria e delle miniere" del
Ministero predetto assume la denominazione di "Direzione generale
della produzione industriale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI