Legge Ordinaria n. 434 del 07/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art. 4. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Qualora,  pero',  per  insufficienza  del  numero  dei concorrenti
idonei  appartenenti  al  personale  di  ruolo  e  non  di  ruolo del
Ministero  dell'industria  e  commercio,  rimanessero  scoperti posti
messi  a  concorso,  il personale di ruolo e non di ruolo delle altre
Amministrazioni  dello  Stato,  che abbia conseguito la idoneita' nel
concorso  stesso,  puo'  conseguire  la nomina ai posti predetti, con
collocamento   in  ruolo  dopo  l'ultimo  dei  vincitori,  secondo  i
precedenti commi, purche' con votazione non inferiore allo stesso".
  Art.  4-bis (nuovo). - La "Direzione generale del personale e degli
affari  generali" del Ministero dell'industria e del commercio assume
la denominazione di "Direzione generale degli affari generali".
  La   "Direzione   generale  dell'industria  e  delle  miniere"  del
Ministero  predetto  assume  la  denominazione di "Direzione generale
della produzione industriale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - TOGNI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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