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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria,
compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti,
compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o
colonia mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o
insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto
legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e
modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951-1952,
considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1 gennaio
ed il 1 marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data
per consuetudine locale.
Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei
confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali
proprietari enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad
assorbire la capacita' lavorativa della propria famiglia.
Le disposizioni per l'annata agraria 1949-1950 contenute negli
articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per
l'annata agraria 1950-1951 contenute nell'art. 1, commi secondo e
terzo, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le
modificazioni di cui agli articoli successivi, rispettivamente anche
per l'annata agraria 1950-1951 e per l'annata agraria 1951-1952,
sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in
vigore della presente legge alla data prevista dall'art. 4.