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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti elementari del ruolo di cui al primo comma dell'art.
35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella
legge 11 gennaio 1937, n. 268, sono inquadrati nel gruppo D
dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le
norme di cui agli articoli 1 a 5 della legge 1 giugno 1942, n. 675, e
successive modificazioni.
L'inquadramento predetto decorre, agli effetti giuridici, dal 1
ottobre 1942, ed agli effetti economici dal 1 luglio 1950.
Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al primo comma
sono applicate le norme della citata legge 1 giugno 1942, n. 675, e
successive modificazioni.