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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente
disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di
ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte
in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI