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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai
segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142,
secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383, e' commisurata alla meta' delle stipendio e della indennita'
caroviveri percepiti dai segretari stessi".