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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica
che abbiano una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, di cui si
inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge,
il Ministero dei lavori pubblici accordera' alla ditta concessionaria
una sovvenzione annua di lire 4500 per ogni chilowatt nominale
risultante dal decreto di concessione.
Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici
esistenti sara' concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto
al relativo costo e non superiore a lire 4500 per ogni chilowatt di
potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui
viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che, all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano una potenza
nominale inferiore a questo limite.
Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale
di almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concedera'
una sovvenzione annua non superiore a lire 4500 per chilowatt di
potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sara' determinata
caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalita' degli
impianti, della entita' delle opere da ricostruire all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge.
In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di
eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal
presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli
interessati in sede di liquidazione di indennita' per danni di
guerra.
La sovvenzione prevista dal presente articolo sara' corrisposta per
la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva
entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.