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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai
pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni
tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale
in forza dell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA
- VANONI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI