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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il ricupero e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi
affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi
bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1 gennaio 1948 e
fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17
del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella
legge 21 ottobre 1940, n. 1518.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI