Legge Ordinaria n. 5 del 04/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1951)
Soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   attribuzioni  previste  dalle  leggi  sulla  disciplina  della
produzione  e  del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate
dal  Ministero  dell'industria  e  del commercio, salvo la competenza
delle altre amministrazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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