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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le attribuzioni previste dalle leggi sulla disciplina della
produzione e del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate
dal Ministero dell'industria e del commercio, salvo la competenza
delle altre amministrazioni.