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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del
regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della
concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che
abbiano contratto o contraggano matrimonio anteriormente alla
cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa ai
sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 31 maggio 1946,
n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio
1948, n. 45 (art. 4), S maggio 1948, n. 543 (art. 2), 7 maggio 1948,
n. 810.
La disposizione del comma precedente non si applica qualora il
matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data
in cui l'ufficiale o il sottufficiale sarebbero stati raggiunti dal
limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente o dalla
carriera continuativa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo
stato ad essi riferentisi.