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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai possessori di apparecchi di accensione (azionati da pietrina
focaia od a carta piroforica, da corrente elettrica o da altri
mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, e' consentito,
in via eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi
stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI