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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le richieste di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il
personale addetto al cessato servizio del razionamento dei consumi
dovranno essere presentate, insieme con le contabilita' relative,
alle Prefetture delle rispettive province entro 120 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.
Le richieste presentate dopo tale termine non saranno, in nessun
caso, ammesse al rimborso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI