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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta
di negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469, e 20
febbraio 1950, n. 78, puo' essere effettuata anche da Sottocomitati
dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, nominati dai
presidenti dei Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio,
di cui almeno uno, con funzioni di presidente, facente parte del
Comitato direttivo. I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio
di durata in carica del presidente del Comitato direttivo che li ha
nominati. Ogni Sottocomitato e' integrato con un funzionario della
Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette suoli affari e
con un funzionario della Amministrazione delle imposte dirette,
entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro
per le finanze.
Alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione
dei titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'ispettore del
Tesoro addetto alla vigilanza governativa della, borsa, ed
occorrendo, altri funzionari di grado non inferiore al settimo,
designati dai Ministro per il tesoro.