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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali
un mutuo fino all'ammontare di quattro miliardi con ammortamento in
venti anni, al saggio vigente al momento della concessione, al fine
di porlo in grado di sistemare il deficit verso la Cassa medesima
risultante dal conto corrente di cui all'art. 12 del regolamento 20
dicembre 1928, n. 3239.
Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed
interessi.
Ove l'Ente mutuario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze
stabilite, il Ministero del tesoro provvedera', dietro semplice
notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione
del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il
pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura
stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 3938, n. 493, rimanendo
sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti
dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti
locali.
Per l'operazione di cui ai precedenti comma l'Istituto nazionale di
assistenza ai dipendenti degli Enti locali gode del trattamento
fiscale di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733.