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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali
della Guardia di finanza sono ammessi, esclusivamente a domanda, i
tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano riportato giudizio
decisivo favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi
di avanzamento perche' ritenuti in possesso in grado elevato di tutti
i requisiti prescritti per l'avanzamento.
I giudizi relativi sono espressi su appositi specchi di proposte di
designazione.
Per i maggiori non ammessi alle prove dalla Commissione centrale di
avanzamento il giudizio decisivo spetta al Ministro per le finanze.