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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il
transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello
Stato, e' sostituito dal seguente:
"Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge e'
punita con l'ammenda da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del
comandante della nave.
Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda
non puo' essere minore di lire 50.000, ed e' sempre aggiunta la pena
dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- SFORZA - PICCIONI
- PETRILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI