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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' consentita la importazione temporanea, per la gratuita
visionaria, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima
agevolazione ai films italiani.
La importazione temporanea e' limitata ad una copia positiva per
ogni film.
Il termine massimo per la riesportazione dei films introdotti non
potra' superare i due mesi.