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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' disposto l'ammasso del frumento di produzione nazionale 1951,
fino alla concorrenza del contingente complessivo che sara'
stabilito, all'inizio della campagna, dal Ministro per l'agricoltura
e per le foreste.