Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermo restando l'organico previsto per il personale insegnante di
ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio
annesse, di cui all'allegato A del regio decreto 11 agosto 1933, n.
1286, che ha modificato le disposizioni del testo unico approvato con
regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del regolamento generale,
approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, lo sviluppo di
carriera del personale stesso e quello stabilito dalle disposizioni
vigenti rispettivamente per i professori di ruolo B (gruppo A) e per
quelli di ruolo C (gruppo B) delle scuole e degli istituti di
istruzione secondaria.