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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' disposto il riscatto
obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il
regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, e successive
modificazioni.
Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla
suddetta data, al pagamento di tale imposta.