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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 6. - Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi e' unificato".
Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Ove piu' bidelli in servizio in uno stesso Istituto di istruzione
media, classica, scientifica e magistrale, abbiano conseguito o
conseguano la promozione a bidello-capo ai sensi del presente
decreto, i promossi, che risultino eccedenti il limite di cui al
precedente comma, continueranno ad essere assegnati alla scuola od
istituto in cui prestavano servizio all'atto della promozione,
sempreche' non possano essere assegnati ad altre scuole od istituti
della stessa sede.
In tal caso le mansioni di bidello-capo sono esercitate dal
bidello-capo piu' anziano".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI