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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria
ed agricoltura, con voto deliberativo, oltre i quattro membri
indicati nell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21
settembre 1944, n. 315, anche un rappresentante degli artigiani ed
uno dei coltivatori diretti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI -
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI