Legge Ordinaria n. 560 del 12/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1951)
Partecipazione di rappresentanti degli artigiani e dei coltivatori diretti nelle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria
ed  agricoltura,  con  voto  deliberativo,  oltre  i  quattro  membri
indicati  nell'art.  9  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 21
settembre  1944,  n.  315, anche un rappresentante degli artigiani ed
uno dei coltivatori diretti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 luglio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - TOGNI -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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