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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso i Tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di
imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
il meno elevato in grado dei giudici militari e' sostituito da un
giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal presidente del
Tribunale competente, tra quelli all'uopo designati ogni biennio per
ciascun Tribunale militare dal Ministero dell'interno.
Se fra gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
designati per il Tribunale militare competente non ve ne' alcuno del
grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte
fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado prescritto, designati
per le altre circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari.
L'estrazione preveduta dal comma precedente e' fatta dal presidente
del Tribunale militare competente, alla presenza del Procuratore
militare della Repubblica.