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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento economico del direttore del Giardino coloniale di
Palermo, di cui alla tabella annessa alla legge istitutiva 11 luglio
1913, n. 971, e' fissato, a decorrere dal 1 luglio 1949, ai sensi
delle disposizioni contenute nell'art. 16, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778,
in misura, pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il
personale statale di grado quinto.