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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n.
503, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948,
n. 832, e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni
comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi
tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle
imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in
conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943,
a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale
e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti
onerosi.
"Si deve ritenere l'esistenza della onerosita' solo quando si
verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere".