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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e'
sostituito dal seguente:
"L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni
antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e
sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di
contribuzione di cui al precedente articolo. Tale diritto non
sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia
dell'assicurato".