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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico:
Nel primo concorso che sara' bandito, entro sei mesi dalla entrata
in vigore della presente legge, per l'assunzione a posti di grado
iniziale di ciascun ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti
autonomi di antichita' e belle arti, fatta eccezione per i ruoli con
inizio di carriera al grado superiore al decimo, i posti messi a
concorso saranno riservati, sino a concorrenza della meta', al
personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero della
pubblica istruzione, che abbia prestato almeno tre anni di servizio
ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione della presente
legge e sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti
prescritti;
Ai concorsi di cui al precedente comma non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947,
n. 207, e dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Il personale non di ruolo e' ammesso a partecipare ai concorsi anche
se abbia superato i limiti normali di eta', purche' sia in possesso
di una anzianita' di servizio tale che, congiunta a quella che avra'
potuto acquisire in ruolo al 65° anno di eta', non risulti inferiore
a venti anni.
Coloro che siano in servizio presso le Soprintendenze alle
antichita' e belle arti potranno essere ammessi ai concorsi suddetti,
anche se in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per i concorsi a posti di ispettore aggiunto: una laurea
diversa da quella di lettere e filosofia, purche' siano forniti anche
della libera docenza o del diploma di una scuola universitaria di
perfezionamento nella materia corrispondente alla specializzazione
dei posti ai quali concorrono;
b) per i concorsi ai posti di architetto aggiunto: la laurea in
ingegneria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI