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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune
di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di
cui al successivo art. 2, con ammortamento in 35 anni al saggio
vigente al momento della concessione.