Legge Ordinaria n. 61 del 18/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1951)
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune
di  Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di
cui  al  successivo  art.  2,  con  ammortamento in 35 anni al saggio
vigente al momento della concessione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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