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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione della quota annua delle spese
dovute per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre
1947, a cui il Governo italiano ha aderito con legge 5 aprile 1950,
n. 295.