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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli
della giustizia militare per le promozioni al gradi di vice
procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di
cancelliere capo di tribunale militare sono conferiti, fino al 31
dicembre 1951, secondo le norme di cui all'art. 2, primo comma, della
legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri in
possesso dell'anzianita' minima prescritta alla data del relativo
scrutinio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1951
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI