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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assumere,
con decorrenza 1 ottobre 1950, salvo le retrodatazioni previste, nei
posti di ruolo transitorio ordinario delle scuole medie, gli
insegnanti di lingua straniera, laureati, ovvero diplomati a
conclusione di un corso di studi a carattere universitario,
appartenenti alle seguenti categorie:
a) vedove di guerra di cui al regio decreto 24 agosto 1942, n.
1091, e successive modificazioni;
b) gli inclusi nelle graduatorie dei vincitori di concorso per
cattedre di lingue straniere nelle scuole tecniche, riservati, in
forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21
aprile 1947, n. 373, a perseguitati politici e razziali, a quanti
furono costretti ad espatriare, o furono, anche di fatto, impediti di
prendere parte ai concorsi da un provvedimento governativo di cui ai
numeri da 1 a 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 aprile
1947, n. 373.