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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai tenenti appartenenti al ruolo degli ufficiali maestri di scherma
dell'Esercito, soppresso con l'art. 3 del decreto legislativo 20
gennaio 1948, n. 45, e conservato ad esaurimento a norma dell'art. 13
dello stesso decreto legislativo, i quali abbiano compiuto il periodo
di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo
stipendio massimo di tenente, puo' essere conferito, previo giudizio
favorevole delle competenti autorita' giudicatrici, il grado di
capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di eta'
per essi stabiliti dalle disposizioni in vigore.
Gli ufficiali che abbiano ottenuta la promozione in base al comma
precedente continueranno ad essere compresi nell'organico degli
ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria, come stabilito
dall'ultimo comma del citato art. 13 del decreto legislativo 20
gennaio 1948, n. 45.