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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ufficiale della Marina militare promosso per merito di guerra e
iscritto, nel proprio ruolo, immediatamente dopo i pari grado dello
stesso Corpo promossi con anzianita' assoluta anteriore alla data del
fatto d'arme che origino' la promozione per merito di guerra, o, se
si tratti di un complesso di meriti manifestati in piu' azioni di
guerra, alla data dell'ultimo fatto d'arme. Nel caso in cui vengano
promossi per merito di guerra con uguale anzianita' assoluta piu'
ufficiali di uguale Corpo e grado, l'anzianita' relativa tra i
medesimi e' determinata in base all'eta', e, a parita' di eta',
raffrontando le anzianita' possedute nei gradi inferiori fino a
quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'.
Qualora per la posizione in ruolo dei pari grado aventi maggiore
anzianita' assoluta, il posto da attribuire all'ufficiale promosso
per merito di guerra non possa essere, determinato ai sensi del
precedente comma, l'anzianita' relativa dell'ufficiale suddetto e'
stabilita dal Ministro per la difesa, sentita la competente
Commissione di avanzamento.