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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' aggiunto il seguente comma all'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245:
"I generali d'armata di cui ai precedente comma conservano ad
personam il trattamento economico in godimento alla data di
cessazione dal servizio".