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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 16-bis (nuovo). - "Le vedove di guerra, in servizio da almeno
due anni nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di
prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei
ruoli rispettivamente di gruppo A, B, o C o del personale subalterno,
ove vi sia la disponibilita' di posti, previo giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI