Legge Ordinaria n. 637 del 20/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1951)
Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni di cui al secondo e terzo comma, dell'art. 3 ed al
terzo  comma  dell'art.  9 del decreto legislativo luogotenenziale 12
dicembre    1947,    n.    1488,    si    applicano,    limitatamente
all'Amministrazione  delle  ferrovie  dello Stato, anche al personale
non  di  ruolo,  licenziato per motivi politici, nei termini previsti
dalle leggi vigenti in materia, che all'atto del licenziamento avesse
prestato  un  periodo  di  servizio che sarebbe stato sufficiente per
ottenere  l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge
emanate posteriormente al licenziamento stesso.
  Tuttavia la corresponsione dello stipendio o della pensione e delle
altre  competenze  ed  indennita'  accessorie  al  predetto personale
decorrera'  dalla  data  di  scadenza del termine di cui all'articolo
seguente.
 

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