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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma, dell'art. 3 ed al
terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 12
dicembre 1947, n. 1488, si applicano, limitatamente
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche al personale
non di ruolo, licenziato per motivi politici, nei termini previsti
dalle leggi vigenti in materia, che all'atto del licenziamento avesse
prestato un periodo di servizio che sarebbe stato sufficiente per
ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge
emanate posteriormente al licenziamento stesso.
Tuttavia la corresponsione dello stipendio o della pensione e delle
altre competenze ed indennita' accessorie al predetto personale
decorrera' dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo
seguente.