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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura
(U.N.S.E.A.) istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26
aprile 1945, n. 367, e' soppresso.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con il Ministro per il tesoro, e' nominato un commissario
per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.
Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A., resta in carica fino al
termine della liquidazione.
La liquidazione avra' la durata non superiore a mesi sei,
prorogabile con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le
foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. La proroga non
puo' superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora
trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla
Ragioneria, centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.