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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di
finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni,
avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme
compiuti durante la guerra 1940-45".