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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 sono estese ai
cittadini italiani i quali abbiano riportate ferite o lesioni in
occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei
territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso
che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.