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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad
effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di
quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio
decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con
modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli
stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29
aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione
sara' fatta, anno per anno, in base alla aliquote complessive
applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i
rispettivi interessi legali annui.