Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le aliquote dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le
malattie dei lavoratori dell'industria previste nella tabella B)
allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n.
213, sono sostituite dalle seguenti:
a) per l'assicurazione degli operai e loro familiari: 6 per cento
della retribuzione lorda;
b) per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari: 4 per
cento della retribuzione lorda.
Per la determinazione degli elementi della retribuzione da
considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie, si applicano le
norme contenute nel decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692,
concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da
considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni
familiari.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai
contributi dovuti all'Ente di previdenza per i dipendenti dagli enti
di diritto pubblico; all'Ente di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e alla Cassa nazionale di assistenza per
gli impiegati agricoli e forestali.