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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482,
per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato
italiano petroli, e' prorogato al 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI