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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, e'
autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche
per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un
finanziamento di L. 5 miliardi.
All'onere di cui al precedente comma si provvedera' per l'esercizio
1951-52 con l'apposito stanziamento gia' iscritto al capitolo 513
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
stesso esercizio.