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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione
sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nei titolo
II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946,
n. 1.