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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle
modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata
per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli
stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23
dicembre 1949, n. 951, e' ulteriormente prorogata per l'anno 1951.
I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali
scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5
giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre
1951.