Legge Ordinaria n. 902 del 05/09/1951 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1951)
Completamento e integrazione del programma navale, di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Allo  scopo di provvedere al completamento ed alla integrazione del
programma   di   nuove   costruzioni   navali  nonche'  a  quello  di
riparazioni,  modificazioni  e trasformazioni del naviglio mercantile
nazionale,  secondo  le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75,
modificata  con  la  legge  12 maggio 1950, n. 348, e' autorizzata la
maggiore  spesa  di  lire  8600 milioni da stanziare nel bilancio del
Ministero della marina mercantile.
  La  spesa  suddetta,  che  nella  misura  del  30  per cento verra'
eseguita  nel Mezzogiorno, unitamente a quella di lire 14.000 milioni
gia'  autorizzata  con  la  legge  8  marzo  1949, n. 75, viene cosi'
ripartita:
    L. 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52;
    L. 6500 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;
    L. 8300 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54;
    L. 4800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Gressoney, addi' 5 settembre 1951

                               EINAUDI

                                                  PICCIONI - VANONI -
                                                                CAPPA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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