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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Allo scopo di provvedere al completamento ed alla integrazione del
programma di nuove costruzioni navali nonche' a quello di
riparazioni, modificazioni e trasformazioni del naviglio mercantile
nazionale, secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75,
modificata con la legge 12 maggio 1950, n. 348, e' autorizzata la
maggiore spesa di lire 8600 milioni da stanziare nel bilancio del
Ministero della marina mercantile.
La spesa suddetta, che nella misura del 30 per cento verra'
eseguita nel Mezzogiorno, unitamente a quella di lire 14.000 milioni
gia' autorizzata con la legge 8 marzo 1949, n. 75, viene cosi'
ripartita:
L. 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52;
L. 6500 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;
L. 8300 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54;
L. 4800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 5 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - VANONI -
CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI